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Ammazza precari-scad.14 Ottobre

 
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Inviato: Gio Feb 09, 2012 4:45 pm    Oggetto: Ads

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giuseppe69
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MessaggioInviato: Mer Set 30, 2009 10:30 am    Oggetto: Ammazza precari-scad.14 Ottobre Rispondi citando


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La guida di Lalla sul salva-precari





Scadenza presentazione domanda: 09 ottobre 2009
La domanda va presentata tramite la scuola seguenti per il tramite in cui si è prestato servizio nell'a.s. 2008/09

Durata del provvedimento: a.s. 2009/10

Beneficiari:
Personale docente e personale Ata inserito a pieno titolo per l'a.s. 2009/10 rispettivamente nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie permanenti

già destinatario (da Graduatorie permanenti o da I fascia delle GI per il personale docente, da I o II fascia per il personale Ata) nell'a.s. 2008/09 di contratto a tempo determinato (annuale fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno) per le classi di concorso, posti o profili per cui è iscritto nelle Graduatorie ad esaurimento/permanenti.

* che non abbia potuto stipulare, per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali, per l'a.s. 2009/10, la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, o lo abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di posti interi.
* che ha rinunciato, nella provincia di appartenenza, ad uno spezzone, in assenza di disponibilità di posti interi.
* che ha rinunciato ad una contratto, anche ad orario intero, dalle province di inclusione in coda

Esclusi:

* chi ha rinunciato o rinunci per l'a.s. 2009/10 ad un contratto di supplenza, offerto da Graduatorie ad esaurimento o da GI di I fascia, su cattedra o posto intero dalla provincia di inserimento a pettine.
* docenti assunti a tempo indeterminato in qualsiasi provincia
* collocati a riposo dal 1° settembre 2009
* destinatari di un contratto stipulato da II o III fascia delle graduatorie di istituto nel 2008/09, o da GI di I fascia con contratto di durata inferiore al 30 giugno

Modalità: conferimento di supplenze per assenze del personale in servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.
La disponibilità vale per tutti gli insegnamenti e i profili professionali per cui si è iscritti nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento.

Rientrano nella precedenza, secondo l'ordine della graduatoria che si verrà a costituite, anche coloro che hanno diritto ad usufruire del provvedimento per completare l'orario.
Il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui è già stato stipulato il contratto su spezzone.

Condizioni: il personale docente e ata che si iscrive nelle liste di disponibilità è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza all'interno delle preferenze espresse, a meno che non si sia già impegnati in altro incarico.

Valutazione Punteggio : 12 punti nella stessa classe di concorso, posto di insegnamento o profilo professionale, dell'incarico 2008/09

Scelta della provincia
La domanda va indirizzata, a scelta dell'interessato, all'USP della provincia

* di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali
* di inclusione nelle graduatorie d'istituto 2009/10
* di una delle province aggiuntive qualora si sia stipulato per l'a.s. 2009/10, in tale provincia, un contratto su spezzone (fino al 31 agosto o 30 giugno) al fine di garantire il completamento dell'orario.
* in via obbligatoria, –ai fini del completamento d’orario - all'USP nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito, qualora abbia stipulato, nell’anno scolastico
2009/2010, contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.

Rapporto tra liste di disponibilità e Graduatorie di istituto

Interessa coloro che danno la propria disponibilità in provincia diversa rispetto a quella in cui si è iscritti per le Graduatorie di istituto (quindi o provincia di appartenenza o provincia di coda su spezzone)
In questo caso l'inclusione nelle Graduatorie di istituto è sospesa ai fini delle supplenze brevi finchè si fruisce del provvedimento; si può comunque essere destinatari di eventuali supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Scelta dei distretti

Devono essere indicati, in ordine di preferenza, i distretti scolastici per cui si dà la disponibilità:

* almeno 2 distretti nelle province che ne comprendono fino a 5;
* 3 nelle province da 6 a 10;
* 4 in quelle da 11 a 16
* 5 negli altri casi.

Costituzione elenchi
Per le supplenze brevi (fino a 10 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria la disponibilità è invece prevista per un solo distretto tra quelli scelti

Ricevute le domande, l'USP compilerà degli elenchi a carattere provinciale o sub provinciale divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale.
L'elenco sarà stilato secondo l'ordine di graduatoria, cioè in base alla fascia, al punteggio e alle eventuali precedenze possedute nelle rispettive graduatorie ad esaurimento/permanenti.

L'elenco di coloro che hanno diritto a completare l'orario nella provincia di inclusione in coda sarà naturalmente subordinato a quello degli inclusi a pettine, a meno che la provincia
non coincida con quella in cui è inserito nelle graduatoria di circolo o di istituto.

N.B.
Coloro che sono già impegnati nella scuola di infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.

Coloro che sono già impegnati in progetti regionali non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee conferite con le procedure di questo provvedimento, salvo diversa previsione delle singole convenzioni Miur - Regione.

Conseguenze rinuncia (immotivata o senza giustificato motivo) :

* perdita diritto ad essere interpellato per altre proposte secondo le procedure di questo provvedimento
* perdita del diritto al punteggio per l'a.s. 2009/10
* perdita del diritto all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita

Naturalmente il punteggio già maturato e quello eventualmente derivante da contratti stipulati dal regolare scorrimento delle graduatorie di istituto, sarà attribuito.

No penalizzazione se si rinuncia alla supplenza, anche in corso,

* per incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche
* perchè impegnati nei progetti regionali
* perchè impegnati in virtù della legittima inclusione nelle graduatorie di istituto.
* se impegnato in supplenza conferita da GI, stipulata in provincia diversa, prima di questo provvedimento

Applicazione del provvedimento

Il provvedimento si applica a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari.

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L'ultima modifica di giuseppe69 il Lun Ott 12, 2009 5:06 pm, modificato 1 volta
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MessaggioInviato: Gio Ott 01, 2009 10:59 am    Oggetto: Rispondi citando

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MessaggioInviato: Gio Ott 01, 2009 1:47 pm    Oggetto: Rispondi citando


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Decreto "salva precari", normativa e commenti
di Sebastiano Calogero
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre 2009, il Miur ha pubblicato nel suo sito internet tutte le disposizioni applicative al decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009: "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010". All'interno è possibile scaricare le disposizioni.
Nel tardo pomeriggio del 30 settembre 2009, il Miur ha pubblicato nel suo sito internet tutte le disposizioni applicative al decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009: "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010" e precisamente:

– D.M. n. 82 del 29/9/2009;
– modello di domanda del personale docente;
– modello di domanda del personale Ata;
– elenco dei distretti;
– nota prot. n. 14655 del 30/9/2009 di trasmissione del D.M. n. 82 del 29/9/2009 con riepilogo degli aspetti più salienti.

Riportiamo nel nostro sito tutta la predetta normativa considerato il breve tempo a disposizione del personale interessato per produrre il relativo modello di domanda che va presentato entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 all'istituzione scolastica in cui il medesimo personale, nell'anno scolastico 2008/2009, era in servizio con contratto per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Considerato, inoltre, che la nostra rassegna n. 3 andrà in stampa il 7 ottobre e che il tempo utile è in procinto di scadere, riportiamo in sintesi i requisiti dei beneficiari del provvedimento di cui al D.M. n. 82/2009 nonché i benefici medesimi e altre utili informazioni, oltre a tutta la normativa.

requisiti dei beneficiari

– personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
– personale Ata, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 24 marzo 2004, n. 35.


Il predetto personale deve, inoltre:

– aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui sopra, a prescindere dall’inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico;
– essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.
Ha, altresì, titolo di beneficiare delle disposizioni di cui al D.M. n. 82/2009, il personale che nell'anno scolastico in corso abbia rinunciato:

– ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di posti interi (personale docente ed Ata);
– ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell'inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive (docenti).


Benefici

Il personale docente ed Ata avente i prescritti requisiti, sopra indicati, ha titolo ad essere inserito negli elenchi prioritari per il conferimento, da parte dei dirigenti scolastici, delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti, e permanenti e ad esaurimento per il personale Ata.
La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d'orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province opzionali aggiuntive. In quest'ultimo caso per avere la priorità al pari degli altri destinatari è indispensabile l'inserimento dell'interessato anche nella graduatoria di circolo e di istituto della provincia opzionale. Nel caso in cui l'interessato non sia incluso anche nella graduatoria di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d'orario, la sua posizione rimane subordinata, cioè in coda, a quella degli altri beneficiari della precedenza.
Il personale docente destinatario delle citate disposizioni, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'anno scolastico 2008/2009. Il personale Ata invece ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell'anno scolastico 2008/2009 da utilizzare in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l'inserimento in esse (cioè ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi nel medesimo profilo professionale).


Convenzioni con le regioni

Gli aventi titolo ai fini di essere destinatari di progetti istituiti ai sensi di specifiche convenzioni tra Miur e le regioni, accertino presso i competenti Usp o i competenti Assessorati alla P.I. regionali le modalità di partecipazione e i termini di presentazione della relativa domanda. Alcune convenzioni sono state già sottoscritte (Campania, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e altre sono in itinere. In caso di assegnazione di progetti spetta la retribuzione/integrazione da parte della regione secondo le disposizioni delle intese.
Il lavoro viene svolto nelle scuole in base ai progetti e per periodi compresi fra tre e otto mesi. In Sicilia sembra che l'accordo Stato-regione, per la realizzazione di interventi integrati per garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità, interessi 1.710 precari fra docenti e Ata.
01/10/2009

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MessaggioInviato: Mer Ott 07, 2009 10:48 am    Oggetto: Rispondi citando

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MessaggioInviato: Lun Ott 12, 2009 5:06 pm    Oggetto: Rispondi citando

Colleghi bisogna inviare entro il 14 Ottobre, oltre alla domanda per il "salva precari"

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anche il modello per la richiesta di disoccupazione alla Scuola o direttamente all'INPS(per chi non ha fatto la richiesta a Luglio, anche se c'è molta confusione in merito..)

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approfondimenti da orizzontescuola:

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MessaggioInviato: Lun Ott 12, 2009 5:14 pm    Oggetto: Rispondi citando

Indennità di disoccupazione: le domande vanno presentate entro il 14 ottobre 2009 unitamente alle istanze per avere la precedenza assoluta nel conferimento di supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole
Nota prot.n. 15266 del 9 ottobre 2009




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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 9 ottobre 2009
Oggetto : Convenzione INPS - MIUR - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2009.

La Convenzione in oggetto è volta ad agevolare il personale docente e ATA, destinatario nell'a.s. 2008-2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, che non abbia avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall'art. 64 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008.
L'agevolazione prevista consiste nella corresponsione, a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa emanata dall'I.N.P.S., dell'indennità di disoccupazione in maniera più tempestiva e con cadenza mensile, nella misura spettante tenuto conto, ovviamente, delle eventuali supplenze effettuate.
I destinatari delle disposizioni della convenzione possono, altresì, essere beneficiari della disciplina contenuta nel DL. n. 134 del 25 settembre 2009, che attribuisce la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, per assenza temporanea del personale in servizio nella scuola, rispetto al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.
Entro il 14 ottobre p.v., come è noto, gli interessati dovranno presentare domanda, presso la scuola dove hanno prestato servizio nell'a.s. 2008-2009, per essere inseriti nell'elenco prioritario per la tipologia di supplenze sopra specificata. Sempre per il tramite della medesima istituzione scolastica, coloro che hanno diritto a fruire dell'indennità di disoccupazione, in quanto possiedono i requisiti di anzianità contributiva e assicurativa stabiliti dalla legge e versano al momento in stato di disoccupazione, dovranno presentare anche la domanda per ottenere l'indennità in questione, indirizzata alla sede INPS di residenza . Quanto sopra, ovviamente sempre che la stessa istanza non sia stata precedentemente inoltrata direttamente all' INPS; in tal caso ne verrà data, sempre a cura dell' interessato, comunicazione alla scuola stessa .
Il personale impegnato in supplenze di breve durata, potrà farlo solo al termine delle stesse.
Il modello di richiesta e la relativa normativa cui fare riferimento è scaricabile dal sito internet dell'I.N.P.S.,

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, sezione modulistica.
Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo e si prega di dare la massima diffusione alla presente nota che, comunque, sarà pubblicata sul sito internet di questo Ministero,

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e sulla rete intranet.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA

Modello INPS da presentare

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MessaggioInviato: Mer Ott 14, 2009 12:16 pm    Oggetto: Rispondi citando

13-10-09
SCUOLA: PD, OK EMENDAMENTO CHE ESTENDE PLATEA PRECARI MA SERVE DI PIU'


(ASCA) - Roma, 13 ott - ''Valutiamo positivamente l'approvazione dell'emendamento per estendere la platea dei docenti precari che potranno beneficiare del provvedimento.

Cosi' come valutiamo positivamente l'impegno del sottosegretario Pizza ad ulteriori modifiche in Aula''. E' il commento della capogruppo del Pd nella commissione Cultura della Camera, Manuela Ghizzoni dopo che la commissione Lavoro della Camera ha esaminato e votato gli emendamenti al decreto precari scuola. ''La modifica approvata oggi prevede la ricostruzione della carriera anche per tutti quei docenti che, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, hanno svolto almeno 180 giorni di servizio nell'anno scolastico passato.

Si tratta di un primo passo per l'estensione dei diritti che, ad una prima stima, riguarda circa 4.000 beneficiari''.

Abbiamo inoltre apprezzato, aggiunge l'esponente Pd, ''la disponibilita' del sottosegretario Pizza e del presidente della commissione lavoro, Moffa, a valutare ulteriori modifiche in Aula per garantire pari diritti ai doceti precari che dalla scuola ottengono contratti a tempo determinato e la ricostruzione della carriera prima dell'immissione in ruolo''.

''In aula - conclude Ghizzoni - il Pd continuera' la battaglia per modificare un decreto che continuiamo a considerare parziale, discriminante per una parte di precari e, soprattutto, inadeguato ad affrontare il problema dei docenti e del personale Ata che ha causa dei tagli del governo hanno perso il lavoro''.

res-rg/mcc/alf

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MessaggioInviato: Mer Ott 14, 2009 12:32 pm    Oggetto: Rispondi citando


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Approvati emendamenti su salvaprecari e province in coda

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MessaggioInviato: Sab Ott 17, 2009 11:43 am    Oggetto: Rispondi citando

17 ottobre 2009 - red
Il MIUR non tutela i docenti che, assunti in ruolo per l'a.s. 2009/10 saranno scavalcati dagli inseriti a pettine in seguito a ricorso. Chiarimenti sui contratti di disponibilità. Si comincia a pensare ai pensionamenti.

FGU
Si è svolto stamani, 16 ottobre, un incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali sull’applicazione del decreto precari.

L'amministrazione ha informato le OO.SS. in merito alle sentenze del TAR Lazio che prevedono l’inserimento “a pettine” di coloro che hanno chiesto l’inclusione in provincia diversa.

Confermata la linea difensiva basata sull'intangibilità delle suddette graduatorie, perchè le GE sono e restano ad esaurimento, precisato inoltre che il TAR non può conferire le nomine ma solo definire gli assetti di graduatoria, l'amministrazione ritiene che i controinteressati, e cioè tutti coloro che sono già stati nominati in virtù delle attuali graduatorie e che, a seguito dell’applicazione della sentenza del TAR, rischiano il posto, hanno diritto a loro volta a presentare ricorso in opposizione per difendere la propria posizione lavorativa. A questi comunque i rispettivi USP notificheranno l'inizio del procedimento nei loro confronti, indipendentemente dall'opposizione del medesimo MIUR in sede di giudizio di merito. L’amministrazione ha altresì ricordato che è stato presentato un emendamento al Decreto Legge n.134/09 che, se approvato definitivamente, cristallizzerà l’inserimento in coda.

Il Dott. Chiappetta, in merito alle liste di disponibilità, ha chiarito che il 14 ottobre non era il termine ultimo per le domande di disoccupazione, che, avendone i requisiti, potranno pertanto essere presentate anche successivamente. Qualora dovessero esserci modifiche in sede di conversione definitiva del DL 134/09, come già avvenuto in commissione (em.1.300) ci è stato confermato che saranno riaperti i termini per gli eventuali nuovi beneficiari. La pubblicazione delle liste è prevista per fine mese e, decorsi i termini (certamente 5 gg.) per eventuali reclami, entreranno in vigore così come per il momento costituite. L’amministrazione le ufficializzerà e le renderà utilizzabili contemporaneamente su tutto il territorio con una circolare specifica.

La FGU ha rappresentato al tavolo la necessità e l'urgenza di definire gli aspetti tecnici legati alla disoccupazione, affinchè tutti i destinatari possano avere contezza dei termini della questione e dei loro diritti.

Ha chiesto, inoltre, un ulteriore protocollo d'intesa fra MIUR ed INPS per chiarire gli aspetti ancora indefiniti che vanno portati tempestivamente a conoscenza dei diretti interessati, ai quali si deve consentire la percezione dell'indennità anche in presenza di un contratto a tempo determinato su spezzoni di poche ore. Agli inseriti nelle suddette liste mediante una apposita circolare esplicativa va chiarito se devono o meno comunicare al centro per l'impiego la disponibilità ad accettare un rapporto di lavoro. Vanno definite le supplenze ritenute congrue cui non è consentito rinunciare e quelle che invece è consentito non accettare senza conseguenze per l'esiguità dei compensi spettanti.

Si è chiarito che in attesa della pubblicazione delle liste di disponibilità, tutte le operazioni di nomina per sostituzione di personale assente, comprese le eventuali proroghe o conferme, devono essere effettuate base alle graduatorie d'istituto definitive fino a normale scadenza e non fino a nomina dell'avente diritto, e che le liste di disponibilità dal momento della loro efficacia varrano solo per le sostituzioni dei colleghi assenti e non per eventuali nomine annue di competenza delle scuole (ore collaterali fino a 6, altri spezzoni o posti interi disponibili). Al riguardo il MIUR emanerà al riguardo una nota di chiarimenti.

Su tutte le questioni tecniche affrontate e ancora da definire nel dettaglio è previsto un prossimo incontro con le OO.SS. per mercoledì 21 ottobre.

A margine dell’incontro il dott. Chiappetta ha preannunciato l'emanazione della circolare relativa ai pensionamenti ed ha affermato che in merito al quarantennio contributivo l'Amministrazione intende comunicare che il raggiungimento di tale limite dovrà essere calcolato non in base al maggiore o minore esubero in una o più determinate classi di concorso, ma considerando il dato nel suo complesso (attualmente ca. 8.000 complessivamente da riassorbire), in vista del piano triennale (dal 2009/10 al 2011/12) da rispettare.

A coloro che raggiungono i 65 anni sarà consentita la proroga fino a 67 se tale biennio sarà utile per raggiungere il massimo pensionabile.

Per incrementare i pensionamenti e creare ulteriori disponibilità per le immissioni in ruolo (attualmente sono ca. 25.000 i posti vacanti su 110.000 contratti al 31 agosto o al 30 giugno) si è suggerito all'amministrazione di cercare un' intesa col MEF per la corresponsione dei ratei intermedi maturati dai destinatari, in quanto è estremamente penalizzante per es. per un docente con 34 anni di anzianità vedersi calcolare la pensione ed il TFS in base al gradone di appartenenza (28 anni).

E' stato ribadito, comunque, che gli interessati a procrastinare la permanenza in servizio possono rinunciare al riscatto, al computo o alla ricongiunzione pur di non raggiungere il quarantennio contributivo. "

UIL

"Oggi, 16 ottobre 2009, si è svolto un incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali sull’applicazione del decreto precari.
Per la UIL scuola hanno partecipato Massimo Di Menna e Pasquale Proietti.
L’amministrazione ha comunicato che l’EDS sta predisponendo la diffusione delle “graduatorie prioritarie” che potrebbero essere pronte già per il 28 ottobre prossimo.
Subito dopo, l’amministrazione, con una circolare specifica, le ufficializzerà e le renderà utilizzabili contemporaneamente su tutto il territorio.
Sempre in merito alle “graduatorie prioritarie” l’amministrazione ha chiarito che per le domande all’INPS non c’è la scadenza del 14 ottobre.
E’ interesse del lavoratore presentarle il prima possibile ma, comunque, possono essere presentate in qualsiasi momento.

Rispetto all’iter legislativo del Decreto Legge, che prevede l’estensione della possibilità d’inserimento anche a coloro che, attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, abbiano maturato lo scorso anno 180 giorni di servizio, l’amministrazione ha comunicato che intende intervenire solo successivamente, dopo la sua conversione, e procedere subito alla pubblicazione delle graduatorie sulla base della normativa vigente.
Va da sé che al momento della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale si imporrà una revisione delle regole ed una riapertura dei termini per tutti coloro che saranno ricompresi dalle nuove norme.

Per quanto riguarda le sentenze del TAR-Lazio, che prevedono l’inserimento “a pettine” di coloro che hanno chiesto l’inclusione in provincia diversa, è stato presentato un emendamento al Decreto Legge n.134/09, già approvato in Commissione, che, se approvato definitivamente, conferma l’inserimento in coda e fa venir meno tutto il contenzioso in atto.
In caso contrario, l’amministrazione ritiene che tutti coloro che sono già stati nominati in virtù delle attuali graduatorie e che, a seguito dell’applicazione della sentenza del TAR, rischiano il posto hanno diritto a loro volta a presentare ricorso per difendere la loro posizione lavorativa.
Ha comunque ricordato che il TAR non può conferire le nomine ma solo definire gli assetti di graduatoria, cristallizzando l’attuale situazione determinatasi con gli inserimenti con riserva a seguito della sentenza.

La UIL scuola, per il futuro, ha rappresentato l’esigenza di stabilizzare le graduatorie ad esaurimento.
Esigenza scaturita dal fatto che il sistema di aggiornamento è determinato, oltre che dal servizio, dai titoli culturali, con costi altissimi per i supplenti.
La UIL scuola ha chiesto di chiarire che i contratti stipulati sulla base di graduatorie definitive d’istituto conservano validità e non devono essere stipulati fino all’avente titolo, anche per evidenti ragioni di continuità didattica previste dal regolamento sulle supplenze.
La UIL ha chiesto, inoltre, che fermo restando il limite dei distretti richiedibili previsto dal DM, nell’attribuzione degli “spezzoni” prevedere un limite che tenga conto della facile raggiungibilità e del numero delle scuole, come previsto nel regolamento.
Un ulteriore incontro è previsto per mercoledì 21 ottobre."

CGIL
" Si è tenuto oggi un incontro al Miur sulle tematiche del precariato ed in particolare sui "contratti disponibilità".
Sono state fornite alcune informazioni, ma non si è entrati nel merito delle questioni controverse più volte segnalate dalla FLC Cgil e dalle altre organizzazioni sindacali.

Ci è stato comunicato che l'INPS sta per pubblicare una nota di chiarimenti sulla convenzione stipulata e che la scadenza del 14 ottobre non era perentoria per la presentazione dell'eventuale domanda di disoccupazione qualora se ne abbiano i requisiti.

Ci è stato anche confermato che qualora il DL 134/09 subisca modifiche in sede di conversione definitiva, come già avvenuto in commissione, saranno riaperti i termini per le domande, anche se al momento quello è il testo vigente e quindi si prevede entro fine ottobre la pubblicazione delle "graduatorie prioritarie" così come costituite.
Sull'argomento abbiamo ribadito la richiesta che sia comunque prevista una fase per eventuali reclami rispetto ad errori materiali.

Abbiamo anche chiesto che sia chiarito definitivamente che, in attesa di tale pubblicazione, le operazioni di nomina per sostituzione di personale assente (e le eventuali proroghe/conferme) si effettuano regolarmente (quindi fino a normale scadenza e non fino a nomina dell'avente diritto) dalle graduatorie d'istituto definitive e che le graduatorie prioritarie valgono solo per le sostituzioni dei colleghi assenti e non per eventuali nomine annue di competenza delle scuole (sostegno senza titolo, graduatorie provinciali esaurite). L'Amministrazione ha confermato che questo è quanto previsto dall'art. 6 del DM 82 e si è impegnata a fornire chiarimenti al riguardo.

Su tutte le altre questioni controverse nell'applicazione del DM 82/09, della convenzione INPS e delle convenzioni con le Regioni è stato fissato un incontro tecnico per il prossimo 21 ottobre."

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Salvaprecari, analisi delle domande pervenute. Avviata la discussione al Senato

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29 ottobre 2009 - red
Mentre si aspetta che il salvaprecari diventi effettivo, i sindacati ci forniscono i numeri di questa complessa operazione. Sono pervenute 16.543 domande, cui vanno aggiunte 5278 domande scartate per anomalie varie. Il dato riguarda solo i docenti, gli ata non sono stati ancora schedati. Pubblichiamo il testo della discussione avviata ieri al Senato, con le memorie presentate da Cisl e Cgil. 4 novembre termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.

Il triste primato del numero più alto di domande pervenute spetta alla Sicilia (3202), seguita da Campania, Puglia, Lazio e Calabria.

Il prospetto presenta anche i dati per singola provincia.

Avviato in VII commissione Cultura del Senato l'esame del del disegno di legge n. 1835 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta ha avuto inizio con la relazione del senatore Bevilacqua. Nel dibattito sono intervenuti i senatori Soliani, Valditara, Rusconi, Asciutti, e Pittoni.

Su proposta del Presidente, la Commissione ha indi fin d'ora fissato a mercoledì 4 novembre alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti. Il seguito dell'esame è stato rinviato.

Discussione al Senato di giorno 28

Legislatura 16º - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 139 del 28/10/2009
IN SEDE REFERENTE

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 , approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore RUSCONI ( PD ) chiede preliminarmente che la discussione generale sul disegno di legge in titolo non si concluda nella seduta odierna.

Si associa il senatore GIAMBRONE ( IdV ), il quale sottolinea come nella settimana in corso non siano previste sedute di Assemblea.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il relatore BEVILACQUA ( PdL ) si dichiara a sua volta d'accordo, a condizione che la discussione generale si concluda comunque entro la giornata di martedì 3 novembre, eventualmente con una seduta notturna.

Egli riferisce quindi alla Commissione sul provvedimento, rilevando anzitutto come esso sia stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura con numerose modifiche. Rispetto agli originari quattro commi dell'articolo 1, risultano infatti introdotti numerosi commi ed articoli aggiuntivi.

Soffermandosi quindi sull'articolo 1, comma 1, il relatore precisa che esso, nel testo originario, modificava l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 in materia di supplenze aggiungendo un comma 14- bis con il quale si stabiliva l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze in contratti a tempo indeterminato. La disposizione è stata tuttavia modificata dalla Camera dei deputati nel senso di consentire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo sulla base delle graduatorie previste anche ai sensi della legge finanziaria 2007. Detta modifica, prosegue il relatore, è stata il frutto di una positiva mediazione tra gli schieramenti che ha consentito di superare le divergenze emerse in precedenza, onde non pregiudicare la possibilità per i precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di essere immessi in ruolo nell'ambito del turnover .

E' stato poi inserito il comma 1- bis , secondo cui gli atti di convocazione dei docenti per il conferimento delle supplenze avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata, in un'ottica di semplificazione e di contenimento dei costi.

Il comma 2, unitamente ai commi 3 e 4, prosegue il relatore, riguarda esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009. Esso dispone che, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 1999 e nei relativi regolamenti attuativi, l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Nell'avanzare l'ipotesi che la validità di tale disposizione sia estesa anche all'anno scolastico 2010-2011, onde evitare che l'anno prossimo ci si ritrovi esattamente nelle stesse condizioni, egli precisa indi che le predette assegnazioni operano a condizione che il personale indicato sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni; non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. Al riguardo, il relatore segnala peraltro che il decreto ministeriale n. 82 del 29 settembre 2009, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di "aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi".

Dopo aver dato conto dei benefici connessi a tale norma, quali risultano dalla relazione illustrativa al disegno di legge, come presentato in prima lettura, il relatore precisa che i successivi commi 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Quanto al comma 3, esso prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Al riguardo il relatore evidenzia peraltro che l'articolo 4, comma 2, del già citato decreto ministeriale n. 82 del 2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni. A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle Regioni. Egli pone altresì l'accento sull'opportunità, nel caso vi fosse spazio per una modifica al provvedimento, di chiarire le modalità di corresponsione della summenzionata indennità di partecipazione, che pare rimessa alla piena discrezionalità dell'amministrazione scolastica competente. Analogamente, se vi fossero le condizioni per una terza lettura, apparirebbe opportuno specificare i contenuti delle "attività di carattere straordinario" attivabili dalle amministrazioni scolastiche, i criteri che presiedono alla scelta del personale da utilizzare, nonché se la proroga può essere inferiore a otto mesi.

Il comma 4 dispone invece che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie, lasciando così intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali.

Il relatore dà indi conto dei numerosi commi aggiuntivi introdotti dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1.

Il comma 4- bis stabilisce che, solo per l'anno scolastico 2010-2011, il termine per completare le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, nonché per conferire gli incarichi di presidenza e per nominare i supplenti annuali è prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2010.

Il comma 4- ter reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 605, lettera c ), della legge finanziaria 2007, disponendo che in fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti è consentito ai docenti che ne fanno richiesta sia la permanenza nella provincia prescelta per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 sia l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia. In proposito, il relatore rammenta che, in fase attuativa dell'articolo 1, comma 605, lettera c ), della legge finanziaria 2007, erano sorti numerosi contenziosi in ordine alla collocazione dei docenti che scegliessero ulteriori tre province oltre a quella nelle cui graduatorie erano già inseriti. Il Ministero, con il decreto ministeriale n. 42 del 2009, aveva infatti ritenuto che essi andassero collocati in coda a tutte le fasce, mentre il giudice amministrativo aveva annullato il predetto decreto giudicando necessario l'inserimento "a pettine"; pertanto, l'emendamento approvato dalla Camera ha fornito un'interpretazione autentica della citata disposizione della legge finanziaria 2007, confermando a livello legislativo l'orientamento che il Ministero aveva già fornito con il predetto decreto n. 42. Il medesimo comma stabilisce tuttavia che, per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, il decreto ministeriale di integrazione e aggiornamento delle graduatorie sia improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, mantenendo il punteggio e la posizione in graduatoria, e quindi dell'inserimento "a pettine".

Il relatore illustra indi i successivi commi da 4- quater a 4- septies , rilevando anzitutto che, ai sensi del comma 4- quater , nelle operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, da disporre con decorrenza 1° settembre 2009 per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie. Il successivo comma 4- quinquies stabilisce inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non sia consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato un contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. Il comma 4- sexies conferma la validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005 purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. Al riguardo, il relatore precisa che tale disposizione integra la previsione contenuta nell'articolo 36, comma 1- bis , del decreto-legge n. 207 del 2008, che limitava la validità dell'abilitazione solo a coloro i quali fossero stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti con decreto 18 novembre 2005, n. 85, purchè avessero i prescritti requisiti di 360 giorni di servizio e superato l'esame di Stato. Egli segnala inoltre che la Commissione ha all'esame il disegno di legge n. 1603, vertente sulla stessa materia, i cui nodi principali sembrano dunque affrontati dal comma 4- sexies in questione. Sottolinea altresì che, qualora fosse possibile modificare il provvedimento, esso sarebbe la sede appropriata per risolvere positivamente anche la questione dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti iscritti ai corsi abilitanti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2008-2009 (in particolare quelli di strumento musicale A77-II ciclo, scienze della formazione primaria e COBASLID), i quali sono rimasti esclusi dall'articolo 5- bis del decreto-legge n. 137 del 2008, che aveva previsto l'inserimento in graduatoria solo per i docenti iscritti ai medesimi corsi nell'anno 2007-2008.

Il comma 4- septies prevede poi che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti nn. 21 e 85 del 2005, costituisca titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale.

Passando ai successivi commi da 4- octies a 4- undecies , il relatore - nel riportare l'acceso dibattito che ne ha accompagnato l'approvazione alla Camera dei deputati per l'appesantimento burocratico che ne deriverebbe a danno dei portatori di handicap e dei loro familiari - si sofferma anzitutto sul comma 4- octies , secondo il quale dall'anno scolastico 2009-2010 i docenti e il personale ATA che si avvalgono dei benefici relativi all'assistenza o al lavoro dei disabili (leggi nn. 104 del 1992 e 68 del 1999), all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei predetti benefici. Un regolamento ministeriale specificherà in seguito le modalità attuative nonché i termini per la trasmissione della certificazione medica nel caso di personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza (comma 4- undecies ). Secondo il comma 4- novies , sempre a decorrere dal 2009-2010, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in una regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione medica all'ufficio scolastico regionale competente. Resta ferma la possibilità per le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, di richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefıci previsti dalle citate norme (comma 4- decies ).

Quanto al comma 4- duodecies , esso interviene sull'articolo 427, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di riconoscimento dei titoli per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, stabilendo che su richiesta dell'interessato il Ministero può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dalla normativa europea.

Il relatore illustra indi i successivi commi 4- terdecies e 4- quaterdecies, osservando che il primo detta norme per favorire l'occupazione, la formazione e la ricollocazione del personale supplente e precario. In particolare, prevede che nella banca dati costituita dall'INPS per la gestione e lo scambio delle informazioni confluiscano tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito; alla banca dati possono peraltro accedere anche le Regioni, il Ministero del lavoro, la società Lavoro spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Il secondo abroga conseguentemente i commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in ordine all'ambito di diffusione dei dati sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il relatore dà infine conto del comma 4- quinquiesdecies , secondo cui l'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio.

Passando agli articoli aggiuntivi introdotti alla Camera dopo l'articolo 1, il relatore precisa anzitutto che, ai sensi dell'articolo 1- bis , le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero ed essere successivamente utilizzate per coprire spese di funzionamento.

Secondo il comma 4 del predetto articolo 1- bis , a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007, pari a 220 milioni di euro, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali. Inoltre, sempre dal 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 1 del 2007 pari al massimo a 5 milioni di euro, destinate ad incentivare l'eccellenza, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti.

Per quanto riguarda l'articolo 1- ter , esso interviene sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2008, in merito all'adozione dei libri di testo per un periodo almeno quinquennale nella scuola primaria e di sei anni nella scuola secondaria, introducendo ipotesi di deroga a tale cadenza temporale dovute ad esigenze connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet .

L'articolo 1- quater incide sull'anagrafe degli studenti, includendo le informazioni sulla valutazione degli studenti tra quelle prese in considerazione dal Ministero, il quale acquisisce dalle scuole anche i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti utili per la lotta alla dispersione scolastica.

Il relatore conclude l'illustrazione del testo dando conto dell'articolo 1- quinquies , che consente di svolgere l'esame preliminare agli esami di Stato a coloro i quali abbiano l'idoneità o la promozione all'ultimo anno ma non lo hanno frequentato o non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame stesso.

Egli riferisce infine sulle audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, attraverso le quali è stato acquisito l'orientamento dei rappresentanti dei maggiori sindacati della scuola, nonché dei docenti precari sulle principali tematiche trattate dal decreto. Riassumendone i tratti salienti, egli ricorda anzitutto la questione dell'inserimento in graduatoria a pettine ovvero in coda. Al riguardo, comunica che sono state portate numerose ragioni a sostegno sia dell'una che dell'altra tesi. Da una parte, infatti, è stato chiesto il rispetto della disciplina a suo tempo stabilita con la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento, senza il ripristino di istituti (quali il trasferimento in altre province con l'inserimento "a pettine" nelle relative graduatorie grazie al riconoscimento del punteggio personale) che erano connessi al carattere permanente delle graduatorie stesse. Dall'altra parte, è stato invocato il rispetto della libertà di circolazione sul territorio nazionale e della valutazione in base al merito.

Un altro aspetto su cui si sono incentrati molti degli interventi, prosegue, è stata la normativa introdotta alla Camera dei deputati sull'applicazione della legge n. 104 del 1992 sull' handicap . Al riguardo, quasi tutti gli auditi hanno convenuto sull'esigenza di punire severamente gli eventuali abusi, ma hanno posto l'accento sull'inopportunità di determinare una vessazione a danno di categorie già così svantaggiate.

E' stato inoltre vivamente richiesto di destinare al ruolo tutti i posti dell'organico di diritto attualmente vacanti, onde consentire la dovuta certezza e prospettiva di carriera ai docenti precari che comunque coprono quelle cattedre.

Con riferimento ai contratti di disponibilità è stato rilevato che l'indennità di disoccupazione era comunque giù prevista. Per quanto riguarda poi gli interventi che possono essere stipulati dalle Regioni, è stato da taluni paventato il rischio di disparità territoriali.

Molte delle organizzazioni audite, conclude il relatore, hanno peraltro manifestato l'urgenza di approvare al più presto il decreto-legge, di cui sono stati riconosciuti gli aspetti positivi, tra cui l'esclusione delle graduatorie di coloro che sono già titolari di contratti a tempo indeterminato, l'ampliamento della platea dei beneficiari, le norme sull'esame di Stato. In tal modo si potrà superare la fase dell'emergenza e dedicare una riflessione seria ed approfondita alle nuove modalità di reclutamento del personale docente, che renda una volta per tutte giustizia al personale precario che ha finora svolto un ruolo irrinunciabile nella scuola statale, al di fuori di qualunque cornice di garanzia. In particolare, è stata invocata la massima certezza giuridica, onde evitare il proliferare di costosi ricorsi.

Nel dibattito prende la parola la senatrice SOLIANI ( PD ) la quale deplora anzitutto che il provvedimento intervenga ad anno scolastico in corso e in un contesto di grande emergenza occupazionale del Paese. A fronte delle difficoltà specifiche della scuola, esso non offre peraltro alcuna lettura politica e non garantisce agli insegnanti quella stabilità che risulta indispensabile per la loro produttività professionale. Il decreto-legge si caratterizza quindi, a suo avviso, per l'assenza di una visione strategica, fornendo solo risposte minimaliste a problemi di grande complessità e sottovalutando drammaticamente la natura del precariato scolastico nel più generale contesto della crisi in atto.

Desta peraltro stupore, prosegue, il titolo dell'atto, che richiama "la continuità del servizio didattico ed educativo", che risulta inattingibile in costanza dei drammatici tagli operati a danno della scuola dal decreto-legge n. 112 del 2008 e confermati dalle successive manovre finanziarie.

Con la legge finanziaria per il 2007, ella rammenta, si impostava invece un percorso del tutto diverso che, sulla base delle prospettive di pensionamento, ridisegnava la disciplina del reclutamento e di contestuale assorbimento del precariato. Né va dimenticato, prosegue, che le graduatorie sono ormai ad esaurimento ed occorre pertanto prefigurare efficaci misure di uscita dall'emergenza.

Dopo aver espresso un giudizio moderatamente favorevole sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 1, ella lamenta poi il calo di progettualità rispetto agli anni passati, in cui un'attenzione molto maggiore era assicurata a tematiche cruciali quali l'obbligo scolastico o l'integrazione degli alunni stranieri.

Quanto poi alla prevista collaborazione con le Regioni, ritiene che le modalità previste dal decreto-legge siano del tutto insufficienti, sollecitando invece un ruolo assai più incisivo per le autonomie territoriali in un'ottica davvero federalista.

Passando al comma 4- octies dell'articolo 1, ella dà conto dell'orientamento unanime emerso dalle audizioni svolte stamattina dall'Ufficio di Presidenza in ordine all'esigenza di evitare qualunque abuso. Sottolinea tuttavia la parallela necessità di certificazioni veloci e trasparenti, che il decreto-legge pare del tutto inadatto a garantire.

Soffermandosi poi sulla norma che prevede la riassegnazione al Ministero delle risorse non spese dalle scuole, lamenta che esse non siano destinate alle Regioni in vista di una successiva ricollocazione presso le scuole più virtuose, ancora una volta in un'ottica correttamente federalista.

Avviandosi alla conclusione, lamenta che il riconoscimento dell'eccellenza nella scuola secondaria superiore finisca per essere decurtato da un'imposizione davvero malaccorta. Invita altresì a valutare la questione dei libri di testo nel quadro della libertà di insegnamento, manifestando piena fiducia nel controllo democratico offerto dalle famiglie, dagli enti locali e dalle regioni.

Il senatore VALDITARA ( PdL ) ringrazia il relatore per l'analitica ricostruzione offerta, dichiarandosi favorevole ad alcune delle proposte avanzate. Esprime indi apprezzamento per il decreto-legge come modificato dalla Camera, che reca importanti misure a favore di una determinata categoria di docenti precari, in una fase di grande difficoltà complessiva. Ne condivide altresì la salvaguardia delle legittime aspirazioni all'assunzione, le norme sugli esami di Stato, nonché l'ampliamento della platea dei beneficiari a coloro che hanno 180 giorni di supplenza.

Pur nutrendo qualche perplessità su disposizioni specifiche, ritiene quindi che esso offra una risposta positiva alle tematiche in campo.

Passando a svolgere qualche valutazione di carattere più politico, rileva che il Governo e la maggioranza hanno scelto di puntare più sulla qualità che sulla quantità del servizio scolastico. Poiché l'Italia si caratterizza per un numero di docenti assai più elevato della media OCSE, a fronte tuttavia di stipendi inferiori e insufficienti misure di valorizzazione, si è optato dunque per uno spostamento di risorse dal numero degli insegnanti al riconoscimento del merito. Ricorda del resto che la riduzione dei docenti era già iniziata negli anni passati.

Occorre altresì a suo avviso una seria riforma della formazione e del reclutamento, che risulta peraltro di difficile realizzazione se non accompagnata da un percorso credibile di assorbimento del precariato. Nel sollecitare il Governo a programmare adeguatamente le assunzioni, egli giudica quindi con favore, dato il quadro di risorse limitate e di riduzione degli organici, l'ipotesi di favorire il pensionamento del personale meno motivato affinché si crei spazio per l'inquadramento dei precari. In tal senso, ribadisce l'apprezzamento per la conferma del diritto dei precari all'assunzione in ruolo. Preannuncia conseguentemente la presentazione di un ordine del giorno su questo punto.

Il senatore R USCONI ( PD ) pone anzitutto in luce l'ultimo articolo del provvedimento, secondo cui da esso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sottolineandone la contraddittorietà rispetto all'intento dichiarato di garantire la continuità del servizio didattico ed educativo. Deplora quindi che sui posti in ruolo liberi e disponibili non siano stati inquadrati docenti precari secondo la legge vigente, adottando invece un provvedimento privo di risorse che conferma, con drammatica coerenza, i tagli del decreto-legge n. 112 e della legge finanziaria. Le misure introdotte, ancorché talora condivisibili, risultano infatti del tutto inadeguate a garantire la proclamata "continuità didattica ed educativa", configurando una risposta assai minimale rispetto alla promessa del ministro Gelmini di adottare strumenti idonei ad attrarre le professionalità migliori al mondo della scuola.

Egli lamenta poi che in alcune Regioni talune classi di concorso siano esaurite e, in assenza di nuovi concorsi, si alimenti la formazione di nuovo precariato.

La legge finanziaria 2007 si proponeva invece l'intento di un'assunzione massiccia volta proprio alla eliminazione definitiva del fenomeno, attraverso un Piano triennale che peraltro risulta ancora formalmente vigente in quanto non espressamente abrogato da atti successivi. Né va dimenticato che molti docenti hanno operato scelte di vita sulla base di quella prospettiva, che il Governo in carica ha inaspettatamente ribaltato annullando ogni aspettativa.

Soffermandosi indi sul recupero delle somme non spese dalle scuole, egli deplora che tali risorse non vengano utilizzate per coprire costi fissi come i pasti degli insegnanti, a conferma della mancata volontà del Governo di risolvere piccoli problemi concreti.

In conclusione, egli giudica il provvedimento assai limitato e in sostanziale continuità con l'ottica di prelevare alla scuola fondi da destinare altrove. In assenza di modifiche tempestive, la drammatica contrazione di risorse nel 2010, dapprima solo una previsione, si avvia infatti a diventare un'intollerabile realtà.

Il senatore ASCIUTTI ( PdL ) conviene che il decreto-legge offra soluzioni temporanee, che egli invita tuttavia ad inquadrare in una prospettiva storica, risalente alla legge n. 124 del 1999. Precedentemente, infatti, l'assunzione avveniva regolarmente per concorso, con graduatorie la cui vigenza era limitata ad un biennio. Né va dimenticato, prosegue, che nelle graduatorie provinciali e in quelle di istituto vi sono docenti non abilitati, molti dei quali non hanno mai insegnato.

Egli deplora poi l'esperienza non positiva delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), che è purtroppo sfuggita ad una rigorosa logica di programmazione del fabbisogno e su cui hanno certamente trovato il proprio tornaconto molte università. Si sono così ulteriormente alimentate le graduatorie, con riferimento alle quali egli dichiara peraltro di non riuscire ad appassionarsi al dibattito se sia preferibile l'inserimento "a pettine" ovvero "in coda". Piuttosto, rileva l'esigenza di una razionalizzazione delle risorse, considerato che l'Italia ha una spesa per studente pari a quella della Finlandia e addirittura superiore alla Svezia o alla Spagna, con risultati tuttavia assai più scadenti. Pur nella consapevolezza che la spesa nazionale include voci non presenti all'estero come quella per il sostegno, e che il corso di studi in Italia è più lungo di un anno rispetto ad altri Paesi europei, ritiene che le somme stanziate siano comunque assai elevate. In Italia i docenti sono del resto di un terzo superiore ad altri Paesi avanzati.

Il Governo ha quindi intrapreso la strada di una riparametrazione, di cui si assume la piena responsabilità politica. Ritiene tuttavia che vi siano i margini per assicurare alcune prospettive di carriera, conferendo ad esempio al ruolo tutti i posti dell'organico di diritto attualmente liberi e disponibili. Giudica altresì con favore la disposizione, contenuta del decreto-legge, di escludere dalle graduatorie ad esaurimento i docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Anche alla luce delle audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza, egli si chiede indi se sia preferibile approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche, ovvero ritrasmetterlo alla Camera dei deputati. Al riguardo, preannuncia l'intenzione di approfondire l'ipotesi di alcuni ordini del giorno attraverso i quali potrebbero essere fissati principi importanti senza giungere alla modifica del decreto.

Egli esprime poi dispiacere per la mancata condivisione, da parte di alcuni settori, delle norme previste dal decreto in ordine alla collaborazione con le Regioni. Ritiene infatti che si tratti di misure importanti, suscettibili di assicurare un uso corretto dei fondi regionali.

Manifesta invece stupore per l'irritazione causata dall'irrigidimento dei controlli sull'applicazione della legge n. 104 del 1992, reputando del tutto legittimo operare verifiche laddove vi sia il dubbio di possibili abusi.

Si augura conclusivamente che anche presso il Senato si realizzi quella collaborazione che ha almeno in parte caratterizzato i lavori dell'altro ramo del Parlamento, per il bene di tutta la scuola italiana.

Il senatore PITTONI ( LNP ) rappresenta le difficoltà che si verificheranno a partire dal 2011 in molte province non solo del Nord ma anche del Centro a causa dell'inserimento "a pettine" di docenti provenienti da altre province, spesso con punteggi esorbitanti. Invita quindi ad una seria riflessione su questo punto, esprimendo la forte preoccupazione di numerosissimi docenti.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene indi di fissare fin d'ora a mercoledì 4 novembre alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

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