Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Lun Mar 01, 2010 12:00 am Oggetto: Disabili, per la Consulta illegittimo porre limiti ai doc.s.
Sentenza:
Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum! Registrati oppure Autenticati su questo forum.
Disabili, per la Consulta illegittimo porre limiti a numero docenti di sostegno
di Alessandro Giuliani
La sentenza stabilisce che nei casi di gravità non è praticabile la strada del “tetto” di prof specializzati escludendo la possibilità di assumerli in deroga: che invece è un “diritto fondamentale”. La rilevante espressione giuridica potrebbe ora abbreviare i tempi per l'iter di assegnazione.
Secondo la Corte Costituzionale sarebbe "illegittimo" il limite posto al numero degli insegnanti di sostegno da assegnare agli studenti con disabilità gravi. La sentenza, depositata il 26 febbraio, si riferisce in particolare alla non fattibilità di due articoli inseriti nella Finanziaria di fine 2008 (l’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008 - , e l’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave). La questione di legittimità costituzionale era stata posta dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, dopo che questo aveva esaminato il caso di una bambina disabile affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive gravi, per la quale le ore di insegnamento di sostegno si erano dimezzate (da 18 a 9) per effetto delle norme contenute nella Finanziaria.
Secondo la Corte Costituzione il diritto del disabile all'istruzione è un "diritto fondamentale" e le norme in questione "si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime, nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico".
Ne consegue che "la scelta operata dal legislatore - scrivono i giudici della Consulta - , in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva – concludono - costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave".
La sentenza non è di poco conto: rappresenta, infatti, un intendimento, di alta caratura giuridica, che potrebbe rendere decisamente meno lungo l’iter di assegnazione dei docenti di sostegno in tutte quelle occasioni che gli uffici scolastici provinciali negano le richieste provenienti dagli istituti e dalle famiglie degli studenti disabili “che si trovino in condizione di particolare gravità”. Che, peraltro, 99 volte su 100 si concludono favorevolmente per queste ultime. Solo che ciò avviene molto spesso a distanza di mesi e ad anno scolastico abbondantemente iniziato.
26/02/2010
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Lun Mar 01, 2010 10:25 pm Oggetto:
Redattore Sociale del 01-03-2010
Sostegno, la Consulta boccia i tagli: ritornano le ore in deroga
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità del tetto massimo al numero di docenti di sostegno senza la possibilità di assegnare ore in aggiunta agli alunni con grave e certificata disabilità. Nocera (Fish): "L'integrazione non è solo nel sostegno"
ROMA. No al tetto massimo di docenti per il sostegno senza la possibilità di deroghe: arriva dalla Corte Costituzionale un importante pronunciamento in materia di inclusione degli alunni con disabilità. La Suprema Corte ha infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 commi 413 e 414 della legge 244/08 che fissava un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto. La vicenda era cominciata davanti al Tar di Catania, che aveva negato la richiesta di ore aggiuntive (rispetto a quelle concesse dall'Ufficio scolastico) ad un'alunna con certificazione di grave disabilità (si parla di "ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave) con la motivazione che la legge 244/08 aveva abrogato la possibilità di deroghe e la concesione di ore aggiuntive, precedentemente consentita.
La famiglia dell'alunna era ricorsa in appello al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, che aveva deciso la non manifesta infondatezza della questione, rinviando il tutto alla Corte Costituzionale. La Consulta ha ora deciso per l'incostituzionalità con la sentenza 80/2010 depositata il 26 febbraio scorso: le norme sono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che impone una differente valutazione delle effettive esigenze a seconda della gravità della situazione di disabilità, con l'art. 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che riconosce il diritto all'inclusione scolastica, con gli articoli 2, 10, 34 e 38 della Costituzione, con altre leggi ad iniziare dalle legge 104/92, come interpretata dalla costante giurisprudenza della stessa Corte ed in particolare dalla sentenza n. 215/87.
La Corte ha respinto le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato, che difendendo la norma affermava che il legislatore ha la discrezionalità di decidere come regolare il diritto allo studio anche degli alunni con disabilità, fissando un rapporto medio nazionale di un posto di sostegno ogni due alunni certificati con disabilità. La Suprema Corte ha invece affermato che l'integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità e che si realizza fondamentalmente tramite l'assegnazione di docenti per il sostegno secondo le "effettive esigenze" di ciascuno e non secondo un rapporto medio nazionale. Pertanto secondo la Corte - la situazione di gravità richiede una quantità di risorse maggiore rispetto a chi non si trova in tale situazione. La discrezionalità in materia del legislatore, afferma la Consulta, incontra un limite invalicabile nel nucleo essenziale del diritto allo studio costituzionalmente garantito, che è costituito, in tal caso, dal rispetto delle "effettive esigenze" imposte dalla situazione di gravità.
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, il ministero dovrà rivedere la normativa amministrativa sulla riapertura delle deroghe e le famiglie potranno richiedere, se motivate, ore aggiuntive di sostegno. Il tutto entro il mese di giugno, dal momento che in luglio il ministero dovrà assegnare le ore documentate e richieste. "La decisione della Corte spiega Salvatore Nocera, vicepresidente Fish - avrebbe potuto essere meno negativa per il ministero, se lo stesso avesse potuto dimostrare che le risorse necessarie al diritto allo studio non sono solo le ore di sostegno, ma anche la presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe: ma il dicastero di viale Trastevere non era e non sarà mai in grado di poter sostenere ciò, poiché manca una norma che renda obbligatoria per tutti i docenti la formazione iniziale ed in servizio sulla didattica dell'integrazione".
"Così continua Nocera - in attesa che il ministero si decida a formulare queste norme d'intesa coi sindacati, esso si vedrà costretto ad assegnare sempre più ore di sostegno ed in caso di diniego a soccombere nei giudizi, che lo stanno continuamente condannando non solo alla rifusione delle spese di causa, ma anche al risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti alla sofferenza subita dagli alunni per l'insufficiente rispetto del loro diritto allo studio". Da un lato insomma, precisa il vicepresidente Fish, tale "giusta decisione non ripaga delle ansie e dei fastidi le famiglie che hanno dovuto sottoporsi alla trafila giudiziaria, né quelle che, per mancanza di mezzi economici, hanno dovuto rinunciare ai ricorsi". Senza considerare che, conclude Nocera, "per colpa del ministero si continua a rafforzare l'erronea convinzione che l'integrazione scolastica si effettua solo con la risorsa delle ore di sostegno".
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Gio Mar 04, 2010 12:50 am Oggetto:
Superando.it del 02-03-2010
Insegnanti di sostegno e Corte Costituzionale: Giustizia è fatta!
(di Francesco Marcellino*)
E al di là di questa doverosa esclamazione d'impulso, la Sentenza pronunciata in questi giorni dalla Corte Costituzionale segna realmente un punto fermo sul rispetto del diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Eventuali prossimi interventi legislativi o amministrativi non potranno non tenerne conto
ROMA. Con la Sentenza depositata il 26 febbraio 2010, n. 80, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; e dichiara, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente». Giustizia è fatta! Questa potrebbe essere l’esclamazione d’impulso.
Quando le Leggi Finanziarie del 2007 e del 2008 abrogarono la previgente modalità di assegnazione degli insegnanti di sostegno per gli alunni con disabilità (sostanzialmente fondata sul criterio del rapporto 1 insegnante di sostegno : 138 alunni, e la possibilità dell’insegnante di sostegno "in deroga" in ipotesi di connotazione di gravità dell’alunno), molti giuristi fecero notare alcuni dubbi di costituzionalità delle norme.
Personalmente già in altre pubblicazioni (Superando, la rivista cartacea «HandyLexPress» ecc.) ebbi modo di esporre una serie di ricerche scientifiche sul tema, sostenendo la validità complessiva della normativa introdotta, ma non condividendone l'applicazione pratica (ben lo sanno, purtroppo, molti alunni e famiglie) e ritenendo esistente un'illegittimità costituzionale nella parte in cui l’ordinamento giuridico così modificato, di fatto, non prevedeva più distinzione alcuna (e quindi alcuna forma di "priorità negli interventi e servizi", come invece storicamente voluto dall’assetto normativo in tema di disabilità gravi) tra connotazioni di disabilità (lieve - grave).
Per le idee manifestate sul punto già diverso tempo fa, sia consentito innanzitutto il rinvio al contributo Insegnanti di sostegno «in deroga»: le norme e le questioni costituzionali, leggibile in questo stesso sito (cliccando qui). Nel citato contributo - con umiltà, ma con il desiderio del rigore scientifico e in attesa dell’odierna sentenza della Corte Costituzionale - si tentava di compiere alcune osservazioni di ampio respiro, che così possono sintetizzarsi:
1) Il diritto dello studente con disabilità ad ottenere un insegnamento di sostegno non può essere condizionato, nella sua concreta attuazione, dalle disponibilità finanziarie dello Stato (per approfondimenti, si rinvia ad art. cit.): si tratta di un diritto soggettivo perfetto.
2) Il sistema dell'effettiva esigenza rilevata rende "personalizzata" alle obiettive necessità l’integrazione scolastica e quindi (dovrebbe automaticamente essere) efficace ed efficiente; D’altra parte è noto - e deve esserlo sempre più - l'eterogeneità del mondo della disabilità che così, per sua intrinseca natura, presenta aspetti soggettivi e variabili caso a caso.
3) Il principio normativo è quello delle "effettive esigenze rilevate" dell’alunno con disabilità (quale diritto soggettivo perfetto) e il rapporto matematico di 1:2 (un insegnante ogni due alunni con disabilità) non è un vincolo normativo, ma una tendenza media, che non può ledere, appunto, il vincolo normativo delle "effettive esigenze rilevate".
4) Forse il sistema della certificazione dell’effettiva esigenza rilevata e, quindi, della personalizzazione del bisogno scolastico, poteva sopperire al sistema delle "deroghe" previgente per gli alunni con disabilità gravi, ma rimaneva la particolarità che la disciplina introdotta (a differenza del complessivo "panorama del diritto delle persone con disabilità") non prevedeva nulla di specifico (e di più favorevole) a beneficio delle connotazioni di gravità.
Si immaginava possibile una Sentenza della Corte Costituzionale di tipo interpretativo e invece oggi si scopre (con gioia) un pronunciamento di illegittimità costituzionale delle norme in alcune loro parti. Adesso, quindi, possiamo analizzare il tema, non tanto su più o meno fantasiose o rigorose osservazioni scientifiche, ma con la Sentenza di Costituzionalità (rectius: incostituzionalità) che il Giudice delle Leggi ha emesso.
La Corte Costituzionale preliminarmente precisa «...che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona». Il Giudice delle Leggi, quindi, ci conferma l’importanza dell’eterogeneità del mondo della disabilità, suddiviso, in via esemplificativa, tra carattere lieve e grave dello stato psico-fisico.
Il Giudice delle Leggi, inoltre, ci conferma dal punto di vista normativo il considerevole numero di atti internazionali e nazionali che tutelano il diritto all’istruzione degli alunni disabili e, dopo un veloce elenco di essi, afferma: «Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale» (grassetto nostro). Affermazione, questa, che, ne sono certo, alcuni familiari ed associazioni sentono il bisogno che venga affissa all'ingresso di ogni istituzione scolastica!
Il diritto fondamentale, quindi, «…è assicurato attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione (sentenza n. 215 del 1987). Tra le varie misure previste dal Legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000)».
Compiute queste premesse, la Corte Costituzionale va dritta nel merito della questione, focalizzando chiaramente due questioni:
1) da un lato, nella legittimità (o meno) di un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno;
2) dall’altro, nell’eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga.
E la Corte chiaramente ci dice che ciò si pone in «contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili». E ciò già è sufficiente per esultare, che "giustizia è stata fatta". Tanto più adesso, in un periodo in cui non solo molti studenti (e loro famiglie) hanno subìto la riduzione dell’insegnamento di sostegno, ma anche alcune famiglie, pur avendo ricorso all’autorità giudiziaria, non hanno trovato ristoro delle loro richieste, avendo alcuni Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) ritenuto prevalente l’aspetto economico-finanziario (e/o matematico del rapporto 1/2) ai diritti di istruzione dell’alunno con disabilità.
Ma è doveroso continuare nell’esposizione della Sentenza Costituzionale, in quanto si approfondisce un tema complesso e delicato. La Corte dà atto infatti che il Legislatore «nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità (da ultimo, ex plurimis, sentenze n. 431 e 251 del 2008, ordinanza n. 269 del 2009). Ma «…detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel "[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati" (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000). Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato "nucleo indefettibile di garanzie" che questa Corte ha già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore».
Insomma: vero è che il Legislatore ha dei margini di discrezionalità nell’elaborazione normativa, ma è anche vero che questa discrezionalità non può certamente ledere i principi fondamentali dettati dalla Costituzione. E, fra questi, certamente il diritto all'istruzione del disabile, nella sua esplicazione di diritto a un adeguato livello di istruzione.
Fa anche piacere riscontrare che questo percorso logico-giuridico si era cercato di proporlo nel testo dal titolo Alunni con disabilità e livelli essenziali di istruzione: modalità d’uso (pubblicato da Superando e leggibile cliccando qui), laddove si affermava che «…in Italia esiste un livello essenziale di educazione e di istruzione per gli alunni con disabilità. Il principio costituzionale dell’articolo 34 della Carta ("La scuola è aperta a tutti") non è quindi una "speranza" (o un portone di un istituto semplicemente "aperto"), ma è un vincolo normativo fissato a garanzia di un livello essenziale di prestazioni di educazione e istruzione che deve fornire la scuola italiana».
E così la Corte Costituzionale afferma che «la ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua».
Da ciò ne consegue l'illegittimità delle norme nelle parti in cui, per un verso, pongono il limite di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità, per altro verso, invece, escludono la possibilità di assegnazione di insegnanti di sostegno in deroga in presenza di alunni con disabilità grave.
Proviamo adesso a immaginare le conseguenze di questa pronuncia.
Innanzitutto, il primo pensiero va a coloro i quali (studenti e familiari) si trovano ancora in pendenze di giudizi di integrazione delle ore di sostegno ovvero abbiano subito il rigetto delle istanze. La prosecuzione del giudizio instaurato o la proposizione di appello fa presagire - a seguito della suddetta Sentenza Costituzionale - un positivo riscontro da parte dei Tribunali territorialmente competenti.
Il secondo pensiero, invece, va a coloro i quali si accingono a preoccuparsi della frequenza del prossimo anno scolastico. Il principio delle effettive esigenze rilevate - a seguito della Sentenza di cui si parla - ne esce rafforzato e (evidentemente) dichiarato costituzionalmente legittimo, nel suo rispetto della "personalizzazione" del progetto scolastico dell’alunno. Motivo per cui, anche per le connotazioni di gravità, ben si farà se le documentazioni scolastiche (propedeutiche e necessarie per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno) continueranno a certificare, documentare e motivare le effettive esigenze scolastiche dell’alunno. Bene, quindi, hanno fatto quelle Unità di Neuropsichiatria territoriali che hanno continuato a mantenere nei modelli di individuazione dell’alunno con disabilità la possibilità della crocetta sulla connotazione di gravità o di non gravità.
Per coloro i quali, quindi, sarà riconosciuta la connotazione di gravità, l’ordinamento scolastico dovrà organizzarsi, prevedendo anche la possibilità di assumere "in deroga" insegnanti di sostegno così da garantire il fondamentale diritto all’istruzione degli alunni disabili. E ciò, di conseguenza riverbererà effetti favorevoli anche agli alunni ritenuti non gravi.
Il terzo pensiero, invece, è un timore: ovvero, che la suddetta disciplina - da qui ai prossimi mesi - possa essere rivista con un intervento legislativo o amministrativo. Ma anche se così fosse, non si potrà di certo non prendere atto e quindi partire, dai punti fermi ottenuti tramite le Sentenze dei tribunali territoriali e della Corte Costituzionale. Se poi gli interventi legislativi - o gli eventuali interventi amministrativi - riuscissero anche a prendere spunti dalle esperienze suggerite dalla società civile (insegnanti, alunni, familiari, sindacati, associazionismo ecc.), potrebbe magari darsi definitiva soluzione non solo al tema della “quantità” di insegnamento di sostegno, ma anche a quello della "qualità" del sostegno.
A tal proposito risultano ancora sul tavolo temi assai complessi, ma non meno gravosi come quelli del diritto alla «continuità didattica dell’insegnamento di sostegno» (anziché l’assegnazione annuale del docente con la conseguente possibilità di mutamento nell’anno scolastico successivo, foriero di disorientamento per l’alunno, i familiari e gli altri docenti); quello del diritto alla sostituibilità dell'insegnante di sostegno non idoneo o che non abbia raggiunto un adeguato livello di empatia con l’alunno; quello del diritto a "un solo" insegnante di sostegno e non già a due (al solo fine di completare le ore, così come, ad esempio, spesso avviene in ipotesi di accoglimento del cautelare innanzi al TAR) e quindi, infine, trovare il coraggio di discutere delle norme scolastiche che disciplinano il lato professionale dell'insegnamento di sostegno (accesso, specializzazione, assegnazione, graduatorie ecc.) e non già solo quello dei diritti dell’alunno.
Ciò diventerebbe anche un segno di attenzione nei confronti di quei tanti insegnanti di sostegno che, al di là delle "ore assegnate" con l’alunno, si prodigano per una vera inclusione dello studente, anche con una serie di interlocuzioni con la neuropsichiatria, con i familiari e con tutti gli altri soggetti che operano per lo sviluppo psico-fisico dell’alunno.
In attesa di ciò, esultiamo della pronuncia Costituzionale. A conferma che il funzionamento degli organi di garanzia del nostro ordinamento giuridico dimostrano che il sistema di "pesi e contrappesi" tra poteri dello Stato determina un rispetto e un controllo democratico delle istanze, tutte legittime, e dei diversi interessi, tutti legittimi, che le varie parti rappresentano.
Si ritiene che oggi, dopo questa sentenza, la famosa "bilancia tenuta in mano dalla dea bendata della giustizia" abbia trovato maggiore equilibrio di quanto non sia stato nel recente passato.
*Avvocato (fmarcellino@videobank.it). L'Autore del presente testo ha rilasciato la concessione alla pubblicazione solo ed esclusivamente al sito Superando.it. Senza il consenso dell’Autore non è consentita alcuna duplicazione del contributo (né in tutto né in parte), tranne il mero rinvio con link ipertestuale alla presente pagina internet.
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Ven Mar 12, 2010 3:00 pm Oggetto:
Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum! Registrati oppure Autenticati su questo forum.
A seguito della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 2 della Finanziaria per il 2008, che poneva un tetto al numero di insegnanti di sostegno, senza tenere conto delle situazioni specifiche degli alunni, il mondo politico si mobilita per l'assunzione dei docenti di sostegno.
L'On Delfino (UDC) ha infatti presentato una interrogazione parlamentare con la quale, facendo riferimento all'incostituzionalità della norma contenuta nella legge finanziaria, chiede iniziative in modo da introdurre una revisione della norma e procedere alla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno attualmente in servizio.
La sentenza aprirebbe le porte ad un numero di insegnanti di sostegno che varia dai 10 mila alle 20 mila unità.
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00941
presentata da
TERESIO DELFINO
martedì 2 marzo 2010, seduta n.292
DELFINO, VIETTI, DE POLI, GALLETTI, PEZZOTTA, CAPITANIO SANTOLINI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ, MEREU e ANNA TERESA FORMISANO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
con la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) nella parte in cui:
a) fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno (comma 413);
b) esclude - in presenza di studenti con disabilità grave - la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga (comma 414);
la norma che pone un tetto ai professori di sostegno violerebbe ben otto articoli della Costituzione, rendendo impossibile «per il disabile grave conseguire il livello di istruzione obbligatoria prevista, quello superiore e l'avviamento professionale propedeutico per l'inserimento nel mondo del lavoro», «in contrasto con i valori di solidarietà collettiva nei confronti dei disabili gravi» ed impedirebbe «il pieno sviluppo, la loro effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese», introducendo «un regime discriminatorio illogico e irrazionale che non tiene conto del diverso grado di disabilità di tali persone, incidendo così sul nucleo minimo dei loro diritti»;
per le associazioni che riuniscono i genitori di portatori di handicap si tratta di una vittoria importante dopo mesi di proteste e manifestazioni contro una norma che condannava i diversamente abili a «non avere insegnanti di sostegno, alla mancanza di continuità didattica, ad avere dirigenti scolastici e insegnanti incompetenti e non aggiornati, alle barriere architettoniche che impediscono di frequentare la scuola, a non avere l'assistenza igienica necessaria all'assenza di strutture in cui crescere e vivere e ad essere dimenticato»;
il pronunciamento della Corte costituzionale riaprirebbe, di fatto, le porte delle aule scolastiche ad un numero considerevole di docenti di sostegno, variabile fra le 10 e le 20 mila unità;
si ricorda che quest'anno, a fronte di un aumento di oltre 5 mila alunni disabili, l'organico è calato di oltre 400 posti: passando da 90.882 a 90.469 posti, con il risultato che parecchi alunni disabili, anche in grave situazione, hanno visto calare le ore dedicate loro dall'insegnante di sostegno;
questa situazione è il corollario naturale dei tagli lineari prodotti dal Governo, che hanno determinato gravi difficoltà nella riorganizzazione del personale docente, soprattutto per i plessi scolastici situati in zone montane e disagiate;
l'accoglienza e la piena integrazione dei soggetti disabili contraddistingue il livello di civiltà di una società e rappresenta per la scuola italiana un segnale di qualità -:
se non ritenga, in tempi rapidi, di adottare iniziative volte ad introdurre una revisione della normativa di cui in premessa e, nell'immediato, di procedere alla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno precari attualmente in servizio.(3-00941)
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Ven Mar 12, 2010 3:43 pm Oggetto:
Redattore Sociale del 12-03-2010
Insegnanti di sostegno, il sindacato Sfida scrive alla Gelmini
Lettera aperta indirizzata anche a Napolitano e Berlusconi dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il tetto massimo. Chiesto un un intervento che stabilisca "criteri indispensabili per la definizione degli organici"
ROMA. La Corte costituzionale ha fatto la sua parte, ora tocca alla politica: il riferimento è alla sentenza n. 80/2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del tetto massimo fissato alla Finanziaria per gli insegnanti di sostegno. L'appello è firmato Sfida e indirizzato ai presidenti del Consiglio e della Repubblica e al ministro Gelmini, in una lettera aperta inviata oggi. "Il ministro scrive Sfida - che avrebbe dovuto fungere da garante e salvaguardare il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità in base alle effettive esigenze' rilevate, ha preferito non dare ascolto all'urlo silenzioso' di quei genitori costretti a riportare a casa i loro figli perché la scuola non è stata in grado di garantirgli il diritto allo studio disattendendo quanto stabilito dalle certificazioni (Df, Pdf, Pei) e dai gruppi (Glhi) preposti istituzionalmente. Le istituzioni preposte continua il sindacato - non hanno avuto la voglia, o forse la forza, di curare' quei ragazzi e quelle famiglie che credevano di avere dei diritti costituzionalmente garantiti. E' stato più semplice trincerarsi dietro i ruoli istituzionali, affrontare contenziosi consapevoli di soccombere, ma certi che il risparmio che ne sarebbe derivato per le casse dello Stato sarebbe stato maggiore rispetto ad un intervento normativo che però avrebbe ristabilito lo stato di diritto delle Persone con disabilità'
Provvidenziale quindi l'intervento della Core costituzionale: "alla luce di questa Sentenza, il Sindacato Sfida dice no a leggi calate dall'alto che salvaguardano il Bilancio dello Stato, creano un divario insormontabile tra coloro che elargiscono normativa e disposizioni senza conoscere e considerare le effettive esigenze' di chi vive la disabilità". Il sindacato chiede dunque "un intervento tempestivo del ministro che stabilisca criteri e modalità indispensabili alle istituzioni periferiche per la definizione e la richiesta degli organici di sostegno (diritto e fatto) per l'anno scolastico 2010/2011 aderenti alle effettive esigenze rilevate".
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Sab Mar 27, 2010 2:48 pm Oggetto:
Redattore Sociale del 26-03-2010
Il Consiglio di stato restituisce il sostegno a 33 alunni disabili
ROMA. La Gilda degli insegnanti incassa "un'altra vittoria" sul fronte dell'assistenza didattica agli alunni disabili. Impugnando una sentenza del Tar di Bari contro la quale, oltre alla Gilda, avevano presentato ricorso 64 genitori delle province di Barletta e Foggia, il Consiglio di Stato ha stabilito che le ore di sostegno possono essere concesse in deroga, in conformita' alla motivazione del grado di handicap accertato dalla Asl competente. Ai 33 studenti disabili verranno, dunque, restituite circa 1.200 ore mensili, pari a 16 docenti che avranno a disposizione, anche se solo dal mese di marzo, tutte le ore previste dalle diagnosi funzionali per aiutare i disabili nel loro difficile percorso d'integrazione scolastica e sociale.
"Si tratta di una battaglia di civilta'- afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio- perche' i diritti fondamentali dei minori disabili sono protetti dalla nostra Carta costituzionale, dalla Comunita' europea e da altri importanti organismi internazionali e non sono negoziabili da parte di nessuna legge Finanziaria". (DIRE)
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Mer Apr 07, 2010 1:04 pm Oggetto:
Gazzetta del Sud del 07-04-2010
Ripristinare i 170 posti degli insegnanti di sostegno
CATANZARO. L'Anmic, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, alla luce della sentenza dela Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Finanziaria 2008, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, ha richiamato l'attenzione dell'Ufficio Scolastico Regionale, «che a suo tempo si disinteressò palesemente a tale vicenda, di volersi attivare, in tempo utile in questa fase, dando seguito a quanto sancito dalla sentenza, onde ripristinare i famosi 170 posti di sostegno tagliati, per effetto dell'entrata in vigore di tale norma, ormai dichiarata anticostituzionale, restituendo, anche se con grave ritardo quanto abusivamente tolto a tanti piccoli ragazzi diversamente abili «atanzaresi, cioè la possibilità di avere, per l'intero orario scolastico, la presenza dell'insegnante di sostegno». Lo ha reso noto il presidente provinciale dell'Anmic, l'avvocato Sergio Lucisano.
«È fondamentale – per Lucisano – che l'Ufficio Scolastico Regionale si attivi tempestivamente, al fine di mettere a punto tale specifica forma di tutela agli alunni disabili, che si trovino in condizione di particolare gravità, sin dall'inizio del nuovo anno scolastico allo scopo di evitare, come in passato, gravi disagi. È necessario – ha proseguito il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – che il dott. Francesco Mercurio, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, non faccia soltanto demagogia, come è avvenuto sino ad ora, affermando di essere "sensibile ed attento ai diritti delle persone più deboli ed in modo particolare degli alunni in disagio e con disabilità", ma assuma regolarmente l'iniziativa atta a dare pratica applicazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale».
Un analogo invito Lucisano lo ha rivolto «ai politici locali perché si interessino, una buona volta per tutte, al fine di fornire servizi di supporto per gli studenti con difficoltà di apprendimento, anche come aiuto alle famiglie nel seguire il percorso scolastico dei figli, per sostenere situazioni di particolare bisogno sociale e territoriale».
I dubbi di costituzionalità relativi alla legge finanziaria, ora riconosciuti fondati, erano stati avanzati circa un anno e mezzo fa dall'Anmic di Catanzaro «durante le battaglie in favore dei bambini diversamente abili costretti a rinunciare a un loro sacrosanto diritto, ed erano stati sollevati – ja ricordato Sergio Lucisano – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'ambito di un procedimento vertente tra il Ministero dell'Istruzione ed i genitori di una bambina, affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave, che avevano presentato ricorso contro il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica, in sede di formazione degli organici, aveva assegnato un docente di sostegno solo per 12 ore settimanali anziché per le 25 ore assegnate in precedenza».(g.m.)
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Ven Mag 21, 2010 4:10 pm Oggetto:
La Nazione del 21-05-2010
La rivincita degli alunni disabili «Le ore di sostegno non si tagliano»
LA SENTENZA. IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE ALLE FAMIGLIE
LIVORNO. Ha ingaggiato una battaglia legale con il Ministero dell'Istruzione e l'ha vinta. Silvia Biondi, giovane avvocato livornese, mamma di due bambini, ha caricato a testa bassa e ha fatto valere i diritti dei disabili a scuola fino al Consiglio di Stato. Non c'è Finanziaria che tenga e tagli dei costi: non si possono negare i diritti costituzionalmente garantiti ai bambini disabili e le amministrazioni scolastiche non possono anteporre le esigenze di bilancio ai diritti prioritari degli alunni più sfortunati. Tutto inizia a settembre 2009 quanto alcuni genitori di alunni disabili si sono rivolti a lei perché non veniva più garantito loro l'insegnante di sostegno nelle modalità e nei tempi previsti fino all'anno precedente. «Nella scuola secondaria la copertura massima è pari a 18 ore, mentre per quella primaria è di 22 ore spiega Nel caso concreto la famiglia dell'alunno della scuola secondaria che si è rivolta a me, aveva solo 6 ore. Altre famiglie con bambini della primaria avevano 10-15 ore. Alcuni affetti da tetraparesi spastica, del tutto impossibilitati a muoversi senza una figura di supporto». Ed ecco partire i ricorsi: «Il 2 dicembre 2009, la prima udienza dinanzi al Tar Toscana e la richiesta in via provvisoria ed urgente di un'ordinanza di assegnazione delle ore di sostegno spettanti in attesa della decisione di merito. L'attesa della sentenza di merito, infatti, avrebbe vanificato i diritti dei bambini per l'anno scolastico in corso». Ma dai giudici toscani arriva la doccia fredda: «Il Tar ha fatto riferimento alla Finanziaria 2008 che sembrava imporre il rapporto 1 a 2 tra alunno disabile e insegnante di sostegno. Dall'altrosembrava aver abrogato la facoltà per l'ufficio scolastico regionale di assegnare le ore in deroga in favore dell'alunno che non godesse di sufficienti ore di sostegno». «Ma io dovevo arrivare fino in fondo racconta Silvia e ho impugnato l'ordinanza del Tar dinanzi al Consiglio di Stato. Ed ecco l'ordinanza favorevole: la Finanziaria non può essere interpretata come una negazione dei diritti costituzionalmente garantiti ai bambini disabili e che l'amministrazione scolastica non può anteporre esigenze di bilancio ai diritti prioritari dei disabili». Risultato: già da marzo i bambini hanno ottenuto più ore di sostegno. «Anche la Corte Costituzionale, che con una recente sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 413 e 414 della Finanziari. Le ore di sostegno non possono essere preventivamente limitate dall'amministrazione scolastica. Si deve tener conto della patologia del bambino in concreto e laddove vi sia una situazione di gravità il rapporto deve essere 1 a 1». Il Tar ha dovuto prenderne atto. «Il diritto dell'alunno disabile viene davanti a tutto rimarca soddisfatta ce l'abbiamo fatta e questo servirà per tanti altre famiglie nelle stesse condizioni».
di Tommaso Massei
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Ven Ott 22, 2010 2:53 pm Oggetto:
Press-IN anno II / n. 2864
Il Tirreno del 22-10-2010
Docenti di sostegno, scatta il ricorso al Tar
PISA. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) sta preparando un maxi ricorso al giudice in favore degli alunni disabili. Le famiglie devono comunicare l’adesione entro il 30 ottobre. Tutti gli interessati sono quindi invitati a contattare la sede provinciale di Pisa presso gli uffici siti in via Pindemonte n. 3 (zona Carrefour) o al numero 050.97 11 705.
Ma vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
«Riaprono le scuole - dice l’Anmic - e come ogni anno i genitori degli studenti disabili sono costretti ad affrontare tribolazioni per far ottenere per il proprio figlio un numero sempre più esiguo di ore di sostegno. Le difficoltà hanno avuto inizio con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 che abrogarono la previgente modalità di assegnazione degli insegnanti di sostegno per gli alunni con disabilità (sostanzialmente fondata sul criterio del rapporto 1 insegnante di sostegno: 138 alunni, e la possibilità dell’insegnante di sostegno “in deroga” in ipotesi di connotazione di gravità dell’alunno) fissando per legge il numero massimo di posti di insegnanti di sostegno. Le ricadute sulla vita scolastica degli studenti disabili sono state ovviamente disastrose, in quanto, di fatto, si impediva loro di poter frequentare la scuola in modo proficuo al pari di tutti gli altri».
«Finalmente - prosegue l’Anmic - con la sentenza depositata il 26 febbraio 2010, n. 80, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme limitative, reintroducendo così la precedente normativa. Se è vero che la sentenza della Corte ha fatto giustizia in termini di principio, è però altrettanto vero che non ha risolto i problemi delle famiglie di studenti disabili. Nonostante la ristabilita possibilità di assumere insegnati di sostegno in deroga e l’eliminazione del limite di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità, le ore di sostegno riconosciute sono ancora del tutto insufficienti. A solo titolo esplicativo basti citare il caso, comune a diverse famiglie, di genitori costretti ad andare a prendere a scuola il figlio in anticipo rispetto alla fine delle lezioni perché il bambino, in quanto non autosufficiente, in assenza dell’insegnante di sostegno non può rimanere in classe con i compagni. Oltre al danno la beffa quindi; non solo il disabile non ha la possibilità di fruire dell’intero percorso scolastico, ma viene meno per lui anche la possibilità di vivere la scuola insieme ai suoi compagni, in barba a tutti i dettami normativi, e non solo, che prevedono invece la creazione di tutti i presupposti per la migliore integrazione possibile del disabile».
«La situazione - afferma ancora l’Anmic - è critica. La nostra associazione ha già cercato di sollecitare tutti gli organi competenti affinché risolvessero il problema, ma anche il recente incontro con il ministro Gelmini non ha portato i frutti sperati. A questo punto, a fronte della totale assenza di risposte convincenti da parte delle istituzioni, l’Anmic ha deciso di farsi carico di tutte le istanze e le sollecitazioni provenienti dalle famiglie degli studenti disabili e proporre un’azione giudiziaria innanzi al Tar della Toscana per chiedere ed ottenere il pieno rispetto della legge e ridare così dignità a tante famiglie che si trovano oggi in una situazione insostenibile».
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Mer Nov 03, 2010 6:53 pm Oggetto:
Redattore Sociale del 03-11-2010
Tar Sardegna: danno esistenziale tagliare il sostegno ai bambini disabili gravi
Accolti 70 ricorsi di genitori di bambini con gravi disabilità. I giudici hanno condannato il Ministero dell'Istruzione a pagare le spese processuali e, per i genitori che avevano richiesto i danni, ha determinato anche un risarcimento di 2 mila euro
CAGLIARI. Non solo è illegittimo, ma è pure un danno esistenziale che viola il diritto del bambino di avere la possibilità di istruirsi come gli altri, ledendo valori garantiti e protetti dalla Costituzione. Bocciato dal Tar Sardegna il taglio delle ore di sostegno per i bambini con grave disabilità. I giudici della Prima sezione hanno accolto i 70 ricorsi presentati lo scorso anno dai genitori di bambini disabili contro il Ministero dell'Istruzione condannato a pagare le spese processuali (2.000 euro) e, nei casi in cui il ricorso conteneva una richiesta di danni, anche un risarcimento di 2.000 euro. Già lo scorso anno, molti ricorsi presentati avevano ottenuto la sospensiva, anche se per molti alunni il taglio delle cattedre di sostegno ha rappresentato un pesante ridimensionamento delle ore di assistenza con rapporto uno a uno. I primi a dar vita alla battaglia erano stati genitori di alunni disabili di Decimomannu, Carbonia, Selargius, Quartu S.Elena, Villasalto, ma anche q uelli di una di una scuola media di Alghero. Si erano rivolti all'avvocato Giuseppe Andreozzi, sostenuti dall'ABC Sardegna perché ai loro figli non era stato più riconosciuto il rapporto uno a uno tra insegnate e bambino. "Si ritorna aveva dichiarato dopo l'accoglimento dei primi provvedimenti cautelari il consigliere regionale Marco Espa, primo firmatario della mozione contro l'applicazione della riforma Gelmini in Sardegna - in uno stato di legalità nei confronti degli alunni più bistrattati dallo Stato ai quali si vuole togliere anche il diritto all'istruzione e all'integrazione, gli alunni con disabilità. Bravissime le loro famiglie e chi li ha sostenuti". (fp)
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3451 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Mar Nov 09, 2010 6:58 pm Oggetto:
Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum! Registrati oppure Autenticati su questo forum.
Ore di sostegno: le richieste ai TAR devono essere equilibrate
(a cura di Salvatore Nocera*)
Si rischia infatti - com'è successo recentemente in Campania - che la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dia ragione alla famiglia di un alunno con disabilità - come per altro succede nella quasi generalità dei casi - senza però consentire il recupero delle spese sostenute per l'azione legale. E in questo momento di grave crisi economica, che coinvolge pesantemente le famiglie, occorre tener conto anche di tale aspetto, poiché il costo di un ricorso troppo spesso può scoraggiare le famiglie stesse a far valere i propri diritti.........
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi