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Inviato: Mer Set 10, 2008 5:09 am Oggetto: Tar: «Il servizio militare è valutabile»
Sentenza shock per le graduatorie a esaurimento dei prof
Tar: «Il servizio militare è valutabile»
Ora ci si aspetta un’ondata di ricorsi incrociati tra docenti
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Di Vincenzo Brancatisano
9 SETTEMBRE 2008 – Una sentenza shock del Tar del Lazio rischia di creare scompiglio nelle graduatorie a esaurimento. I giudici romani hanno deciso che il servizio militare svolto in un periodo pur non coincidente con il servizio scolastico è valutabile nelle graduatorie, altrimenti si creerebbe una discriminazione tra chi ha avuto la fortuna di essere chiamato alla naja in un periodo utile e gli altri. Clicca qui per leggere la nostra inchiesta. La portata della sentenza è legata soprattutto alla circostanza che chi ne chiederà l’applicazione potrebbe superare in lista coloro che non facciano ricorso, pertanto ci si aspetta una valanga di pratiche a cascata. Un vero rompicapo per una categoria di professionisti sempre più messi alla berlina da legislatori, giudici e politici e che, pur di fronte al pesantissimo benservito ministeriale di questi giorni non hanno reagito neppure nella decima parte di come hanno reagito le hostess dell’Alitalia.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater
composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Antonio Amicuzzi Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da A, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Desoindre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gorizia n.20;
contro
- il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del suo dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti di
- B non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;
- della graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 – 3° fascia – pubblicata in data 20 luglio 2006 dal Centro Servizi Amministrativi della provincia di Bari, nella parte in cui non prevede l’assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva alla (voce Servizi) e l’assegnazione del punteggio relativo all’abilitazione per l’insegnamento di strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado (voce Titoli).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l’Avvocato Desoindre per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Cesaroni.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame, il ricorrente abilitatosi ai sensi dell’art.1 lett. a) D.M. dell’8-11-2004 (corso speciale annuale riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica, privi di abilitazione all’insegnamento, che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una delle classi di concorso 31 A, 32 A o 77A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004), impugna la graduatoria permanente della provincia di Bari relativamente alla classe di concorso AJ77 — 3 Fascia (pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale) nella parte in cui non si conosceva alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e neppure gli ulteriori 6 punti, previsti per la conseguita abilitazione.
Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di ricorso relativi alla:
1. Violazione dell’art. 485 co.7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. Violazione dell’art. 8 co. 3 del 31.03.2005; Manifesta illogicità e travisamento dei fatti.
L’amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio depositando l’istanza del ricorrente, la tabella di valutazione dei titoli e l’atto impugnato.
Con ordinanza n. 5747 del 18 ottobre 2008 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
Chiamata all’Udienza di discussione, la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Entrambi i capi di doglianza del presente ricorso sono fondati.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Decreto Direttoriale impugnato, in violazione dell’art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994, prevederebbe che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi.
Né l’assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004) potrebbe far concludere per la sua non valutabilità.
Pertanto al ricorrente, avendo espletato il servizio militare nel 1993-1994 dopo il conseguimento del diploma di pianoforte di titolo di studio per l’accesso alla contestata graduatoria avvenuto in data 08-07-1992, in base alla tabella di valutazione dei titoli di servizio cui all’Allegato 3 del D.D 3 1-03-2005, gli sarebbe spettato il corrispondente punteggio.
L’art. 485 del DLT 297/1994 non risulterebbe quindi abrogato né implicitamente e né esplicitamente da una successiva Legge.
Del tutto erroneamente probabilmente si sarebbe applicato l’art. 84 D.P.R. 417/1974, abrogato dall’art. 676 del citato Testo Unico Dl.gs. 297/1994, per cui il servizio militare di leva "…sono valutati nella stessa carriera …come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".
L’assunto è fondato.
La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).
Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio.
La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994 [1] che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.
Di qui l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.
Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.
2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la violazione dell’art. 8co. 3 D.D. 31-03-2005 [2] in relazione alla mancata attribuzione di punti spettanti a seguito dello scioglimento della riserva conseguente all’abilitazione, la quale sarebbe stata erroneamente considerata quale "nuovo titolo", la cui valutazione era vietata dalla normativa (come emergerebbe dalla risposta del C.S.A. di Bari al reclamo presentato dal ricorrente in data 24-07-2006) in base alla disposizione ministeriale (circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006) successiva all’impugnato bando concorsuale, secondo la quale non sarebbe ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile.
Al contrario, per il ricorrente, l’abilitazione all’insegnamento dello strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado era esattamente quello per cui si chiedeva lo scioglimento della riserva e non configurava un altro nuovo e diverso titolo. Conclusivamente chiede che - in conseguenza della votazione conseguita - per le classi di concorso A031 e A032 (cfr. Allegato 2 bando concorsuale, punto A1), al suo titolo venga attribuito il punteggio fisso ed unico di 6 punti previsto dalla lettera H dell’Allegato 3 del citato D.D. 31.03.2005 (abilitazione all’insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado).
L’assunto è fondato nei sensi che seguono.
Si deve osservare che l’art. 8, del D.D. 31-03-2005, dedicato alle ammissioni con riserva, prevedeva tra l’altro, che potessero essere inseriti "con riserva" nelle graduatorie permanenti gli iscritti al corso speciale abilitante (cfr. lett. c).
Il ricorrente, avendo conseguito come prescritto il titolo abilitante, aveva puntualmente e tempestivamente presentato domanda di scioglimento della riserva in data 7 giugno 2006 (cfr. all. 4 del deposito dell’Avvocatura erariale).
E’ dunque la norma che consentiva "la riserva" a far escludere, sul piano logico, che l’abilitazione del ricorrente potesse essere considerata un titolo ulteriore.
Al contrario la presenza di una esplicita deroga collegata ai tempi sfalsati tra formazione delle graduatorie e conseguimento del titolo, imponeva la valutazione dell’abilitazione successivamente al suo conseguimento (con una prassi che del resto è comune anche ad altre fattispecie).
Pertanto ai sensi del primo paragrafo, primo periodo lett. a) della circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006 (cfr. all. n. 9 al fascicoli di parte ricorrente), il ricorrente andava incluso (cfr. secondo periodo) tra il personale "…..di cui alle lettere a) e b) a pieno titolo nelle graduatorie permanenti con effetto dall’a.s. 2006/07 in base alla posizione conseguente alla rideterminazione del punteggio effettivamente spettante, derivante dalla somma del punteggio già acquisito, aumentato del punteggio relativo alla valutazione della votazione conseguita a seguito del superamento della procedura abilitante per la quale si provvede allo scioglimento della riserva e dei connessi ulteriori incrementi di punteggio, ove spettanti. Non è ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile".
In sostanza del tutto logicamente, il divieto della valutazione dei titoli concerneva tutti i nuovi titoli ad esclusione di quelli per il corso abilitante per cui, in relazione alla scansione obbligata dei calendari scolastici, era stata espressamente prevista la possibilità di una valutazione successiva.
Come esattamente ricordato anche dal ricorrente, il tenore del testo normativo non lascia dunque dubbi circa la valutabilità del titolo conseguito dal ricorrente in sede di scioglimento seguito dalla richiesta di scioglimento della riserva con la produzione del titolo abilitante.
In tali termini il motivo è fondato e deve essere accolto.
3. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento degli atti impugnati ed il diritto della valutazione del servizio militare e del titolo di cui all’istanza di scioglimento della riserva del 7.6.2006.
Le spese, in relazione alla novità relativa delle questioni trattate, possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla:
-- il Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;
-- i punteggi di servizio attribuiti al ricorrente in sede di graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 — 3 Fascia — pubblicata in data 20 Luglio 2006 dal Centro Servizi della provincia di Bari nella parte in cui non hanno computato la valutazione del servizio militare ed il titolo di cui all’istanza del ricorrente di scioglimento della riserva del 7.6.2006.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008 ed in prosecuzione in quella del 14 maggio 2008.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
Depositata in Segreteria l’8 luglio 2008
_________________ IL NOSTRO PEGGIORE NEMICO E' IL PRECARIO CHE NON LOTTA!!
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Inviato: Ven Set 12, 2008 5:59 pm Oggetto:
Se al prossimo aggiornamento non sarà cambiato niente rispetto alla valutazione del servizio militare di leva, converrà dichiararlo nell'apposita sezione e fare ricorso, all' USP e successivamente al TAR, per l'attribuzione dei punti
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ma il servizio militare può valere anche 24 punti segue l'anno scolastico, io per esempio l'ho svolto da ottobre a fine settembre e quindi da ottobre al 31 agosto sono 12 punto e dal 1 settembre al 30 dello stesso mese sono altri 2
Registrato: 24/08/07 11:15 Messaggi: 3454 Residenza: Prov. di SA
Inviato: Ven Mag 08, 2009 12:20 pm Oggetto:
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Libero Tassella
Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. Il DM n. 42 dell’8.4.2009 è in contrasto anche con la legge 958/86.
Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.
L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell'interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Recentemente ( luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina.
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 42 dell'8.4.2009 al comma 5 punto 3 , secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 42 8/4/2009 comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli 1 e 2) , nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell' dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958; e impugnare al TAR Lazio il DM 42/2009 entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.
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Inviato: Lun Mag 18, 2009 12:35 pm Oggetto:
inviato da Libero Tassella
Interrogazione a risposta scritta 4-02640 presentata da Michele Bordo
mercoledì 25 marzo 2009, seduta n.152
BORDO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
in data 28 luglio 2008, il Tar Lazio ha emesso la sentenza n. 6421 del 2008 con cui si modifica radicalmente la tabella di valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie permanenti per l'insegnamento nella scuola pubblica, ripristinando la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati;
a parere dei giudici amministrativi, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge devono essere valutati come titoli di servizio, prescindendo dal fatto che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di nomina;
il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca precisa che il servizio militare, ed il servizio civile sostitutivo, è valutato solo se espletato in costanza di nomina;
tale determinazione non tiene conto dell'esistenza dell'obbligo di leva fino al 2002, dunque dell'impossibilità, da parte dei cittadini riconosciuti «abili e arruolati», di rinunciare o rinviare l'adempimento, pena l'arresto e la condanna penale per diserzione;
a seguito di numerose controversie giudiziarie, il Parlamento, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato hanno più volte ed in più occasioni ribadito il principio che lo svolgimento del servizio di leva non può e non deve costituire pregiudizio a fini occupazionali e/o previdenziali ed assicurativi, coerentemente affermando il diritto al mantenimento del posto di lavoro, alla contribuzione figurativa e alla valutazione in sede di concorsi statali e graduatorie di merito per il servizio prestato;
l'articolo 20 della legge n. 958 del 1986 ha introdotto la valutabilità del servizio militare, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego (Circolare n. 85749 del 20 febbraio 1992 del Dipartimento della funzione pubblica);
l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel fornire l'interpretazione autentica della legge n. 985 del 1986, ha precisato che il servizio valutabile ex articolo 20 della citata legge «è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore» della medesima legge, «nonché quello prestato successivamente»;
il comma 7 dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 ha recepito il contenuto della norma di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'articolo 81 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, come servizio non di ruolo -:
se e come il Governo intenda intervenire per adeguare la tabella di valutazione del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo alla citata sentenza del Tar Lazio ed alle richiamate disposizioni normative, allo scopo di evitare quella che all'interrogante appare un'arbitraria ed anticostituzionale discriminazione in danno dei cittadini che hanno prestato il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati in data antecedente all'avvio del rapporto d'impiego.
(4-02640)
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Inviato: Sab Giu 06, 2009 11:40 am Oggetto:
06 giugno 2009 - Libero Tassella
Il Tar Lazio ha concesso la sospensiva sul ricorso per la valutazione, nelle Graduatorie ad esaurimento, del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato, prestato dopo il 30.1.1987
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2009, proposto da:
omissis
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
omissis
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'art. 3 co. 5 del dm n. 42/09 ove e' previsto che: "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover aderire alla sentenza di questo Tar, Sez. III quater n. 6421 del 2008.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
IL SEGRETARIO
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mi chiedevo se conviene inserire il militare anche nella mia graduatoria di istituto di terza fascia.. vale la stessa sentenza?
in segreteria a scuola dove vorrei consegnare la domanda hanno gia detto che se lo inserisco in sede di valutazione lo toglieranno....
perchè una sentenza non è legge........
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Inviato: Lun Ott 10, 2011 5:49 pm Oggetto:
“ANIEF - Valutato il punteggio militare non in costanza di nomina. Prorogati al 22 ottobre i termini utili per riassumere dal giudice ordinario i ricorsi pendenti al Tar Lazio, prima di eventuale difetto di giurisdizione. Per i neo-immessi in ruolo, prevista la retrodatazione giuridica, il riconoscimento di scatti di anzianità, il risarcimento danni, la mobilità.
L’avv. Tiziana Sponga, legale rappresentante dell’Anief per la provincia di Bologna, ha ottenuto per un docente ricorrente con ricorso ex-700 la valutazione del punteggio del servizio militare, segno che anche presso il giudice ordinario è possibile ottenere la tutela giuridica nei confronti dei temi sollevati dall’Anief presso il tribunale amministrativo. Il Tribunale di Bologna, infatti, ha accolto la richiesta (presentata con un procedimento d'urgenza in corso di causa) di un insegnante per il riconoscimento del punteggio maturato durante il servizio militare prestato anche senza costanza della nomina, ordinando ai convenuti l'immediato riconoscimento del punteggio. La decisione giunge dopo quella d’urgenza del giudice di Bolzano per la questione trasferimento. [...]”
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Inviato: Mer Gen 11, 2012 6:44 pm Oggetto:
il Tribunale di Brindisi ha concesso un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per il riconoscimento, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento, del punteggio relativo al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, accogliendo l'istanza cautelare d'urgenza presentata dal legale di fGianfranco Somma, per conto di un docente iscritto.
Segno che anche davanti al giudice ordinario è possibile ottenere la tutela cautelare e d'urgenza già concessa sul tema della valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina dai Tribunale amministrativi.
Mer, 11/01/2012 -
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